Un imputato, condannato per rapina pluriaggravata, accetta una riduzione di pena tramite un concordato in appello. Successivamente, impugna tale accordo sostenendo di aver dato il suo consenso solo perché convinto, erroneamente, che avrebbe ottenuto gli arresti domiciliari al posto del carcere. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che la volontà espressa personalmente dall'imputato in udienza, assistito dal suo legale, è pienamente valida. L'accordo sulla pena è un istituto distinto e autonomo rispetto alla misura cautelare, pertanto l'errata aspettativa dell'imputato non può invalidare il concordato in appello.
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