Inammissibilità Ricorso Pena: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso pena quando i motivi addotti sono generici e non colgono nel segno. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto l’appello di un individuo condannato per furto pluriaggravato che contestava l’eccessività della sanzione. Questo caso sottolinea il ruolo della Suprema Corte come giudice di legittimità e non come un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
I Fatti del Caso in Esame
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato, ha deciso di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla presunta eccessività della pena inflitta dalla Corte di Appello di Bologna. Secondo la difesa, la sanzione non era proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
La Valutazione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso Pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come ‘manifestamente infondato’. Questo giudizio implica che l’argomentazione presentata era così palesemente priva di fondamento da non meritare un esame approfondito. La Corte non entra nel merito della quantificazione della pena, ma si limita a verificare se la decisione del giudice precedente sia stata correttamente motivata. In questo caso, la risposta è stata affermativa.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione della congruità della pena è un compito specifico del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica. Nel caso di specie, l’ordinanza evidenzia che la Corte d’Appello aveva ‘adeguatamente motivato sul punto contestato’. I giudici di secondo grado avevano infatti fatto ‘puntuale riferimento agli indici di natura personale e fattuale valorizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio’. Di conseguenza, non essendoci vizi di legittimità nella sentenza impugnata, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’esito del procedimento è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria aggiuntiva serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La pronuncia ribadisce che un ricorso in Cassazione contro la misura della pena ha scarse possibilità di successo se non si evidenziano vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza precedente, piuttosto che limitarsi a una generica contestazione della sanzione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione riguardo alla motivazione della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva motivato in modo adeguato la determinazione della pena, facendo puntuale riferimento a indici di natura personale e fattuale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.