Una società energetica ha impugnato la richiesta del Comune per il pagamento dell'ICI su un impianto eolico. Durante il giudizio di Cassazione, la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, avendo raggiunto un accordo transattivo con l'ente impositore. Tuttavia, la procura del difensore non conteneva il mandato speciale richiesto dalla legge per rinunciare validamente agli atti. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene la rinuncia sia formalmente inefficace a estinguere il processo, essa dimostra chiaramente una sopravvenuta carenza di interesse della parte a proseguire la lite. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio per carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti ed escludendo il pagamento del doppio contributo unificato.
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