Un'autorità giudiziaria straniera ha emesso un mandato di arresto europeo contro un cittadino estero per reati di droga, riciclaggio e associazione a delinquere. Il destinatario ha impugnato la decisione di consegna, lamentando l'incompletezza dell'atto, l'inutilizzabilità di intercettazioni telematiche, la commissione parziale dei fatti in Italia e il proprio radicamento familiare nel territorio nazionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il mandato conteneva tutti gli elementi essenziali e che i vizi probatori vanno contestati nello Stato richiedente. Il rifiuto per fatti commessi in Italia presuppone un'azione penale già avviata nel nostro Paese. Inoltre, la presenza della famiglia non impedisce la consegna se mancano la residenza formale e un lavoro lecito. Il cittadino viene quindi consegnato all'estero.
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