Un automobilista ha impugnato la decisione che gli attribuiva il 70% della responsabilità in un incidente stradale, causato dalla sua svolta a sinistra senza dare la precedenza, mentre l'altro conducente procedeva a velocità eccessiva, ritenuto responsabile al 30%. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della presunzione di pari responsabilità e il rigetto del risarcimento per la perdita di guadagno durante l'inabilità temporanea. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il concorso di colpa. I giudici hanno chiarito che la presunzione di pari responsabilità si applica solo se la dinamica del sinistro resta incerta. Inoltre, il danno da lucro cessante richiede una prova concreta della riduzione del reddito, non dimostrata dalle dichiarazioni dei redditi prodotte.
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