Un azionista ha citato in giudizio alcune società per non aver lanciato un'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria, perdendo così l'opportunità di vendere le proprie azioni a un prezzo vantaggioso. I giudici hanno riconosciuto il suo diritto al risarcimento, ma hanno ridotto l'importo sottraendo i dividendi che l'azionista aveva nel frattempo incassato, applicando il principio della **compensatio lucri cum damno**. L'azionista ha contestato in Cassazione il metodo di calcolo di questa sottrazione. La Corte, con un'ordinanza interlocutoria, non ha ancora deciso nel merito, ma ha trasferito il caso a una sua sezione specializzata, data la complessità della questione.
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