Un'impresa colpita dall'alluvione del 1994 in Piemonte ha chiesto il rimborso del 90% dei contributi versati a INPS e INAIL, avvalendosi degli sgravi contributivi per calamità naturali. Dopo aver ottenuto provvisoriamente le somme in base a una sentenza provvisoria, la Corte d'Appello, applicando la normativa europea sugli aiuti di Stato, ha rideterminato l'effettivo danno subìto tramite perizia tecnica. Poiché il rimborso ottenuto superava di molto il danno reale, l'impresa è stata condannata a restituire oltre tre milioni di euro complessivi agli enti previdenziali. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che le somme pagate in esecuzione di una sentenza non ancora definitiva non costituiscono aiuti già definitivamente concessi, escludendo così il limite decennale per il recupero e ponendo l'onere della prova del danno a carico dell'impresa.
Continua »