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Licenziamento Per Giustificato Motivo Oggettivo

74 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Interruzione del rapporto di lavoro decisa dal datore per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento, come una crisi aziendale o una riorganizzazione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo: Reintegra o Indennizzo?
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo da un'azienda. La Corte d'Appello aveva già stabilito l'illegittimità del licenziamento a causa della mancata osservanza dell'obbligo di repêchage da parte dell'azienda, ordinando la reintegrazione del lavoratore. L'azienda ha impugnato la decisione, sostenendo errori procedurali e l'applicazione errata della tutela reintegratoria. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando la reintegra del lavoratore. Ha sottolineato che la violazione dell'obbligo di repêchage era già coperta da giudicato interno e ha applicato i principi derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità della parola "manifesta" nell'Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, rafforzando la tutela contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche senza crisi
Una lavoratrice impiegata come cameriera ai piani presso una struttura alberghiera ha impugnato il licenziamento intimatole dall'azienda datrice di lavoro. La dipendente sosteneva l'illegittimità del recesso datoriale a causa dell'assenza di una reale crisi economica aziendale e contestava il mancato rispetto dell'obbligo di ricollocamento interno, evidenziando la successiva assunzione a termine di un'aiuto-cuoca. I giudici di merito hanno respinto le domande della lavoratrice, accertando la totale esternalizzazione del servizio di pulizia e l'assenza di posizioni fungibili. La Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità del recesso. La Suprema Corte ha chiarito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non richiede uno stato di crisi economica, ma può derivare da scelte organizzative finalizzate a una maggiore efficienza o redditività, purché comportino la reale soppressione della mansione.
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Licenziamento del socio lavoratore: reintegrazione negata in cooperativa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una lavoratrice socia di cooperativa. La lavoratrice aveva impugnato il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 2013 e un successivo contratto a termine, chiedendo la reintegrazione o un risarcimento. La Corte ha ribadito che l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede la reintegrazione, è esclusa per il licenziamento del socio lavoratore se cessa anche il rapporto associativo per motivi legati al rapporto sociale e la delibera di esclusione non è stata contestata. Inoltre, ha confermato l'inammissibilità di nuove domande introdotte tardivamente nel processo, che avrebbero alterato l'oggetto della controversia.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: reintegra o solo indennizzo?
Un lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dopo che l'azienda ha perso un appalto. La Corte d'Appello ha ritenuto il licenziamento illegittimo per il mancato rispetto dell'obbligo di repêchage, ma ha negato la tutela reintegratoria, concedendo solo un'indennità. Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, richiamando una recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 125/2022) che ha eliminato il requisito della "manifesta" insussistenza del motivo oggettivo, ha cassato la parte della sentenza che negava la reintegra. Ha così confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e rinviato il caso alla Corte d'Appello per una nuova decisione sulla tutela applicabile.
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Licenziamento illegittimo: quando più aziende sono un unico datore
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice. La sentenza ha stabilito che tre società, pur formalmente distinte, operavano come un unico "centro di imputazione di interessi". Questo ha reso applicabile l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede la reintegrazione. Il licenziamento, motivato dalla dismissione di attività alberghiera, è stato ritenuto insussistente. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, condannandola alle spese legali e ribadendo il diritto alla reintegrazione.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repêchage
La controversia nasce dall'impugnazione promossa da un lavoratore a seguito del recesso comunicato dal datore di lavoro per soppressione della posizione aziendale. La Corte di Cassazione ha chiarito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede la prova rigorosa dell'effettiva soppressione del posto e della totale impossibilità di reimpiego del dipendente in mansioni equivalenti o inferiori. Il datore di lavoro deve dimostrare con elementi concreti l'assenza di posizioni alternative disponibili al momento della decisione. In mancanza di tale prova, il recesso risulta privo di fondamento e genera le tutele previste dall'ordinamento.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: reintegra dovuta
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente adducendo un calo di fatturato e la cancellazione della sua posizione lavorativa. Il giudice di secondo grado ha accertato l'illegittimità del recesso per mancata soppressione del ruolo, ma ha negato la reintegrazione sul posto di lavoro, assegnando solo una modesta indennità risarcitoria per assenza di manifesta insussistenza del fatto. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale impostazione in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale che hanno eliminato il requisito della manifesta insussistenza. I giudici supremi hanno chiarito che, dinanzi all'inesistenza del motivo aziendale, il ripristino del posto di lavoro è automatico e non alternativo all'indennizzo.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: vince il dipendente
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente adducendo la soppressione della sua posizione lavorativa a seguito di una riorganizzazione interna. Il lavoratore ha impugnato il recesso contestando la violazione dell'obbligo di repêchage. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni arretrate, poiché la società non ha provato l'impossibilità di ricollocare il dipendente nelle sue 23 sedi territoriali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda per difetto di specificità e autosufficienza dei motivi formulati. Il lavoratore ottiene in via definitiva la reintegrazione sul posto di lavoro e il risarcimento del danno, mentre l'azienda è stata condannata al pagamento delle spese legali e al raddoppio del contributo unificato.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e costi
Un ente sopprime il posto di custode durante lunghi lavori di ristrutturazione della propria sede. L'ente distribuisce le residue mansioni all'unico altro dipendente e affida le pulizie a una ditta esterna per contenere i costi. Il lavoratore contesta la decisione lamentando la tardività del recesso e la pretestuosità dei motivi. I giudici di merito respingono le richieste del dipendente, accertando la reale riorganizzazione dell'attività. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del custode. La Suprema Corte ribadisce che la regola della tempestività immediata vale solo per le contestazioni disciplinari e non riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La riorganizzazione aziendale resta effettiva e lecita.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: indennizzo dovuto
Un dipendente viene licenziato per presunti legami con la criminalità organizzata emersi da un'informativa prefettizia. Il tribunale accerta l'assoluta insussistenza del fatto, ritenendo l'atto illegittimo. Nel frattempo, l'azienda comunica un secondo recesso per scadenza dell'appalto, continuando a retribuire il lavoratore fino al termine effettivo. I giudici di merito negano quindi qualsiasi risarcimento per il primo recesso, sostenendo l'assenza di un danno economico effettivo. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia e stabilisce che, a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo privo di fondamento reale, spetta comunque l'indennità risarcitoria minima di cinque mensilità. Tale indennizzo è dovuto per il semplice fatto dell'illegittima espulsione, a prescindere dalla continuità delle retribuzioni percepite prima della chiusura formale del rapporto.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: estinto il ricorso
La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società cooperativa al proprio dipendente. La Corte di Appello ha annullato il recesso e ha ordinato la reintegrazione del dipendente, rilevando che l'azienda non aveva motivato le ragioni della soppressione della specifica posizione lavorativa. La società ha proposto ricorso in Cassazione e il lavoratore ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto una conciliazione in sede sindacale e hanno depositato formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha preso atto della volontà concorde dei contendenti, ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia e ha disposto l'integrale compensazione delle spese legali, chiudendo definitivamente la lite.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: prova al datore
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un proprio dipendente, adducendo la soppressione del reparto di progettazione, e sospendendo il lavoratore in cassa integrazione. I giudici hanno invece accertato che il dipendente svolgeva anche compiti cruciali di controllo qualità, laboratorio e gestione dell'area tecnica. La società datrice non ha dimostrato la totale soppressione di tali mansioni effettive, violando le regole sull'onere probatorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso aziendale e confermato l'illegittimità del recesso, riconoscendo al lavoratore un'indennità risarcitoria di dodici mensilità e oltre ventisettemila euro per l'illegittima sospensione lavorativa.
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Perde l’appalto ma assume: nullo il licenziamento oggettivo
Una cooperativa sociale ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un'educatrice a seguito della perdita di un appalto per la gestione di asili nido. La dipendente ha impugnato il recesso contestando la violazione dell'obbligo di ripescaggio (repêchage). I giudici di merito hanno accertato la disponibilità di posti vacanti e l'assunzione di nuovo personale a termine in altre strutture gestite dalla società, dichiarando illegittimo il recesso e condannando il datore di lavoro all'indennità risarcitoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando che l'azienda non ha assolto l'onere probatorio relativo all'impossibilità di ricollocare la lavoratrice all'interno della propria organizzazione aziendale.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: c’è la reintegra
Un'azienda ha intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a una dipendente per ragioni organizzative. La lavoratrice ha impugnato il recesso contestando la mancata dimostrazione dell'impossibilità di ricollocarla in altre mansioni all'interno della struttura aziendale. La Corte d'Appello ha accertato la manifesta violazione dell'obbligo di repêchage, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando che la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso riguarda sia le ragioni organizzative sia l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice. Di conseguenza, il datore di lavoro deve reintegrare la dipendente e rimborsare le spese legali.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: repêchage nullo
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente dopo la perdita di un appalto di ristorazione. La Corte di Appello ha dichiarato illegittimo il recesso per mancata dimostrazione dell'impossibilità di ricollocare il dipendente (violazione dell'obbligo di repechage), concedendo però solo un risarcimento economico. La Corte di Cassazione ha rigettato le difese dell'azienda e accolto il ricorso del dipendente sulla tutela applicabile. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 125 del 2022, che ha cancellato il requisito della manifesta insussistenza del fatto, l'assenza di giustificato motivo per mancato repechage apre alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Suprema Corte ha rimesso la decisione ai giudici di merito per l'applicazione della nuova disciplina.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: no su atto nullo
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un proprio dipendente, impiegato come guardia giurata capoturno, motivando la decisione con la perdita dell'appalto presso cui operava. Il lavoratore era stato assegnato a quella postazione tramite un demansionamento illegittimo, già accertato con precedente sentenza. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso: un provvedimento aziendale nullo non può generare un valido legame causale con la soppressione della mansione. A seguito dei recenti interventi della Corte Costituzionale sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, l'insussistenza del fatto contestato comporta automaticamente la reintegrazione nel posto di lavoro, escludendo qualsiasi discrezionalità del giudice tra indennizzo economico e ripristino del rapporto.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra crisi e rinuncia
Un'impiegata amministrativa ha impugnato il recesso datoriale sostenendo la natura ritorsiva della misura. I giudici di merito hanno invece accertato la sussistenza di gravi difficoltà economiche e la reale soppressione della posizione, confermando la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La scelta della dipendente è risultata coerente poiché l'interessata era l'unica priva di una specifica qualifica professionale. La lavoratrice ha presentato ricorso davanti ai giudici di legittimità. Nel corso del giudizio, la dipendente ha depositato formale atto di rinuncia, regolarmente accettato dal datore di lavoro. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo tra le parti e ha dichiarato l'estinzione definitiva del processo senza provvedere alla liquidazione delle spese di lite. Resta così confermata la validità del recesso intimato per ragioni economiche e riorganizzative.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: valido se differito
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall'azienda durante il periodo di cassa integrazione Covid-19, sostenendone la nullità per violazione del blocco normativo dei recessi. La società aveva recapitato la comunicazione prima del termine della sospensione, fissando tuttavia l'efficacia del recesso al giorno successivo alla fine della cassa integrazione con esonero dal preavviso. I giudici di merito hanno escluso la nullità e accertato solo l'illegittimità per violazione del repechage, liquidando l'indennità economica prevista per le piccole imprese. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo la piena validità del differimento volontario degli effetti del recesso datoriale a una data successiva al divieto emergenziale.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: errore sanzione
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a una dipendente adducendo una riorganizzazione aziendale. La Corte d'Appello ha dichiarato il recesso illegittimo poiché i costi del personale erano già stati ridotti in precedenza con altre uscite, ma ha espressamente escluso la natura ritorsiva del provvedimento. Ciononostante, i giudici di merito hanno applicato la tutela reintegratoria piena, prevista per i casi di nullità. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto le contestazioni datoriali, stabilendo che, in assenza di un motivo ritorsivo o nullo, non è possibile applicare la tutela reintegratoria piena dell'articolo 18. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per determinare il corretto regime sanzionatorio applicabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo privo di giustificazione.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ripescaggio
Un'azienda licenziava un dipendente adducendo la soppressione della sua posizione lavorativa per riorganizzazione aziendale. Il lavoratore contestava il recesso evidenziando il proprio inquadramento di fatto in mansioni superiori di responsabile e l'esistenza di posti vacanti in un'altra sede. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il datore di lavoro deve provare l'impossibilità di ricollocamento (repechage) considerando le mansioni effettivamente svolte e non il mero livello formale sulla carta. Inoltre, i giudici hanno respinto l'eccezione aziendale di riduzione del danno per altri redditi percepiti dal lavoratore (aliunde perceptum), giudicandola tardiva e priva di riscontri economici concreti. Il lavoratore ottiene la reintegrazione nel posto di lavoro e il completo risarcimento economico.
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