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Licenziamento Per Giustificato Motivo Oggettivo

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74 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
Un'azienda ha intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente a seguito della riduzione di un appalto. La comunicazione di recesso è avvenuta tramite lettere aziendali relative alla procedura conciliativa e al saldo delle competenze. Il lavoratore ha impugnato il recesso contestando la mancanza di forma scritta e l'assenza delle ragioni economiche. La Corte d'Appello ha riconosciuto la validità della forma scritta ma ha dichiarato il recesso illegittimo per mancata prova dell'impossibilità di repechage, ordinando la reintegrazione e il risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. La mancata dimostrazione dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore rende insussistente il fatto posto a base del recesso e giustifica la reintegrazione ex articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
Il Lavoratore ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall'Azienda a seguito della perdita di un appalto. Il Tribunale ha inizialmente ordinato la reintegrazione per violazione dell'obbligo di ripescaggio. La Corte d'Appello ha ribaltato l'esito: ha ritenuto definitivo l'accertamento sulla crisi aziendale per mancata impugnazione incidentale del dipendente e ha considerato provata l'assenza di altri posti tramite il Libro Unico del Lavoro. La Corte di Cassazione ha evidenziato una questione di massima rilevanza sul rapporto unitario tra soppressione del posto e obbligo di repechage, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza.
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Chiusura sede e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Un'azienda licenziava un dipendente a seguito della chiusura della sede locale per contrazione del mercato. La Corte territoriale riteneva legittimo il recesso limitando la selezione ai soli addetti della sede soppressa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del dipendente, stabilendo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo impone al datore di lavoro un rigoroso onere probatorio. L'impresa deve dimostrare l'effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore anche presso altre sedi con mansioni equivalenti o inferiori. Il datore di lavoro deve inoltre rispettare i principi di correttezza e buona fede nella scelta comparativa tra dipendenti con mansioni fungibili. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio a un nuovo giudice.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: repêchage nullo
Un'azienda ha licenziato un dipendente a seguito dell'esternalizzazione dei servizi contabili. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso per mancata dimostrazione dell'obbligo di ricollocazione interna. Il datore di lavoro non ha provato l'assenza di mansioni alternative, anche inferiori, assegnabili al dipendente. La Suprema Corte ha confermato il diritto del dipendente alla reintegrazione nel posto di lavoro. I giudici hanno tuttavia accolto il ricorso societario sul calcolo del risarcimento, stabilendo l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata e rinviando la causa per la corretta quantificazione economica del danno.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: guida
La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, confermando l'onere del datore di lavoro di provare l'impossibilità di reimpiegare il dipendente (repêchage). La decisione analizza il nesso tra riorganizzazione aziendale e soppressione del posto, stabilendo i criteri per la legittimità della sanzione espulsiva.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: regole e limiti
La controversia riguarda la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un datore di lavoro a un dipendente a seguito della riorganizzazione aziendale. Il lavoratore ha contestato il recesso lamentando la violazione dell'obbligo di ripescaggio e l'assenza di un reale motivo economico. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'azienda deve dimostrare rigorosamente sia l'effettiva soppressione del posto sia l'impossibilità oggettiva di ricollocare il dipendente anche in mansioni inferiori o compatibili. I giudici hanno respinto le difese aziendali generiche, confermando l'illegittimità della risoluzione del rapporto quando non vi sia piena trasparenza probatoria sulle reali posizioni vacanti.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: reintegra
Una dipendente subisce un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del proprio posto. I giudici d'appello accertano la reale soppressione della posizione, ma rilevano che la banca non ha provato l'impossibilità di ricollocare la dipendente in altre mansioni (repêchage). Nonostante tale carenza probatoria, la Corte territoriale concede soltanto un indennizzo economico, escludendo il ritorno sul posto di lavoro per presunta eccessiva onerosità aziendale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice e ribalta la pronuncia. I giudici di legittimità stabiliscono che la mancata prova del repêchage integra la totale insussistenza del fatto giustificativo. Di conseguenza, alla luce dei recenti arresti della Corte Costituzionale, il giudice deve applicare automaticamente la tutela della reintegrazione sul posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno, senza alcun margine di scelta discrezionale.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ruoli svolti
Un'azienda ha disposto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente a seguito della chiusura della sua filiale. Il lavoratore ha impugnato il recesso contestando la mancata verifica di posizioni alternative. I giudici hanno accertato che l'impiegato svolgeva compiti superiori rispetto all'inquadramento contrattuale originario. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno ritenuto valido il recesso limitando la verifica del reimpiego solo al livello formale di partenza. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. La Suprema Corte ha chiarito che il datore di lavoro deve provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente tenendo conto delle mansioni superiori effettivamente svolte e non della sola qualifica formale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegra
Un ente sopprime la posizione organizzativa di un proprio dipendente ma procede contemporaneamente all'assunzione di nuove figure amministrative, senza valutare la sua ricollocazione interna. Il lavoratore contesta quindi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Suprema Corte conferma l'illegittimità del recesso per violazione dell'obbligo di ripescaggio, ribadendo che il datore di lavoro deve provare l'impossibilità assoluta di reimpiego. In assenza di tale prova, il fatto posto alla base del licenziamento risulta insussistente. Di conseguenza, l'ente deve reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro e corrispondergli un risarcimento economico pari a dieci mensilità, oltre alle spese legali sostenute.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: doveri e limiti
Un'azienda del settore ricambi e pneumatici licenzia un autista a seguito della soppressione definitiva della sua mansione. Il lavoratore impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo denunciando la violazione dell'obbligo di repêchage, confrontando la propria posizione con quella di un collega assunto più di recente con mansioni di officina e magazzino. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il recesso ritenendo i ruoli parzialmente fungibili. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda e cassa la sentenza con rinvio. La Suprema Corte stabilisce che l'obbligo di ricollocazione riguarda solo mansioni compatibili con le competenze già possedute dal dipendente. Il datore di lavoro non ha alcun dovere di fornire una formazione professionale nuova per consentire il mantenimento dell'impiego.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: scatta la reintegra
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo al responsabile del servizio di prevenzione, sostenendo l'avvenuto accorpamento di due sedi operative e la soppressione della posizione. Il giudice d'appello ha accertato la falsità della riorganizzazione, rilevando che l'azienda aveva assegnato le medesime mansioni a una nuova risorsa assunta subito dopo. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso e il diritto del dipendente alla reintegrazione nel posto di lavoro. I giudici supremi hanno tuttavia accolto il ricorso datoriale limitatamente al calcolo del risarcimento, imponendo il tetto massimo delle dodici mensilità e la decurtazione dei contributi versati da altri datori.
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Rifiuto corsi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Un dipendente con contratto part-time è stato licenziato per aver rifiutato ripetutamente di completare un corso obbligatorio sulla sicurezza sul lavoro di otto ore, di cui mancavano le ultime quattro. L'azienda aveva organizzato i corsi al di fuori del suo normale orario di lavoro (6:00-10:00). La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento, qualificando il rifiuto come causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di formazione sulla sicurezza rientra nell'orario di lavoro, inteso in senso ampio, e può essere preteso anche come lavoro supplementare. Di conseguenza, il reiterato rifiuto del dipendente di formarsi impedisce legalmente all'azienda di impiegarlo, giustificando pienamente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la svolta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21872/2023, ha chiarito i confini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, focalizzandosi sull'obbligo di repechage (ricollocamento). Il caso riguarda un lavoratore licenziato a causa della riorganizzazione aziendale e della soppressione della sua posizione lavorativa. L'azienda sosteneva l'impossibilità di impiegare il dipendente in altre mansioni. I giudici hanno stabilito che il datore di lavoro deve dimostrare in modo rigoroso l'impossibilità di ricollocare il dipendente, non solo in mansioni equivalenti ma anche in mansioni inferiori, qualora ciò sia necessario per salvare il posto di lavoro e vi sia il consenso del lavoratore. La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, confermando che la mancanza di tale prova rende il licenziamento illegittimo.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la crisi non basta
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un giornalista. L'azienda aveva giustificato il recesso con una generica crisi aziendale, senza tuttavia dimostrare l'effettiva soppressione del posto di lavoro del dipendente e l'impossibilità di ricollocarlo altrove (obbligo di repechage). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando l'ordine di reintegrazione e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre stabilito che i compensi percepiti dal lavoratore per la sua attività di scrittore non costituiscono "aliunde perceptum" detraibile dal risarcimento, poiché frutto di una diversa capacità lavorativa compatibile con il precedente impiego. Vince il lavoratore, che ottiene la reintegra e il pagamento delle spese legali.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: stop se l’attività c’è
Il caso riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore addetto alla ristorazione. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente. I giudici hanno accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra due società collegate (quella alberghiera e quella di ristorazione), evidenziando che solo il settore alberghiero era stato soppresso, lasciando inalterata l'attività di ristorazione a cui il dipendente era addetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società, confermando che il collegamento economico-funzionale (stesso complesso immobiliare, utenze comuni, gestione unitaria del personale) rende illegittimo il licenziamento, poiché l'attività del lavoratore non era stata realmente soppressa.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nullo se elusivo
Un'azienda ha intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente subito dopo la chiusura di una procedura di licenziamento collettivo. Il provvedimento si basava sulle medesime ragioni economiche della procedura collettiva, ma senza applicare i criteri di scelta e comparazione previsti dalla legge per tutare i lavoratori. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del recesso, qualificandolo come una frode alla legge. I giudici hanno stabilito che il datore di lavoro non può aggirare le garanzie sindacali e i criteri di selezione collettivi ricorrendo a successivi licenziamenti individuali basati sulle stesse motivazioni. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali, sancendo la piena vittoria del lavoratore.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: errore fatale
Un dipendente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall'azienda dopo il suo rifiuto a un demansionamento. Il lavoratore ha avviato la causa con il rito Fornero, ma ha commesso un errore procedurale: ha contestato la prima decisione sfavorevole con un reclamo anziché con un ricorso in opposizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno inoltre chiarito che, durante l'emergenza COVID-19, la sostituzione dell'udienza in presenza con lo scambio di note scritte non viola il diritto di difesa. Il lavoratore perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: stop ai trucchi
Un'azienda ha avviato una procedura di mobilità per le guardie giurate, ma ha poi inserito nella graduatoria dei licenziandi un addetto alla reception, qualifica esclusa dal confronto sindacale preliminare. La Corte d'Appello ha dichiarato l'illegittimità del recesso, qualificandolo come un illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo basato su un fatto manifestamente insussistente, ordinando la reintegrazione del dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che non si può estendere il licenziamento a profili professionali diversi senza un preventivo accordo con i sindacati, applicando la massima tutela per il lavoratore.
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Nave ferma e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Un Comandante di imbarcazione viene licenziato per motivi organizzativi a seguito del sequestro della nave su cui era imbarcato. Il Datore di Lavoro giustifica il recesso sostenendo la soppressione del posto. Il Lavoratore impugna la decisione chiedendo il reintegro. La Corte d'Appello ritiene legittimo il provvedimento, ma la Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici di legittimità stabiliscono che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve dimostrare non solo la soppressione della singola nave, ma l'effettiva impossibilità di impiegare il lavoratore in altre attività di comando ancora attive in azienda. La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: no a offerte tardive
Una lavoratrice ha impugnato l'esclusione dal passivo fallimentare dei crediti derivanti da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenuto illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso valorizzando una proposta di ricollocamento formulata dall'azienda quattordici giorni dopo il licenziamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che l'impossibilità di ricollocare il dipendente deve essere valutata rigorosamente al momento del licenziamento e non in un momento successivo. Di conseguenza, una proposta tardiva non sana l'illegittimità del recesso ma, al contrario, dimostra la disponibilità di posizioni alternative. La Suprema Corte ha cassato il decreto con rinvio.
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