Un lavoratore, dopo un licenziamento illegittimo avvenuto nel 1998, ottiene la reintegra e un risarcimento. Riscuote gran parte delle somme tramite pignoramento, ma avvia una nuova causa ordinaria per chiedere differenze retributive escluse dal calcolo e contributi INPS. La Corte d'Appello riduce le somme spettanti, eliminando anche una voce di rivalutazione non impugnata dall'azienda. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso del lavoratore. Stabilisce che i giudici d'appello non potevano eliminare la rivalutazione e gli interessi poiché l'azienda non aveva presentato un ricorso specifico su quel punto, violando il principio del giudicato interno. Conferma invece il rigetto delle altre richieste, poiché le contestazioni sulle somme già azionate andavano sollevate nella fase esecutiva. L'azienda è condannata a pagare la somma non impugnata.
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