La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento, ribadendo che l'eccezione di decadenza per l'impugnativa del recesso datoriale deve essere sollevata dalla parte convenuta, trattandosi di un diritto disponibile. Ha inoltre confermato la corretta determinazione del risarcimento danni, ritenendola logica e coerente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese legali.
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