L'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della soppressione del servizio di trasporto disabili. La società ha limitato la scelta dei dipendenti da estromettere esclusivamente al personale di quel reparto. Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento, rivendicando la possibilità di essere impiegata in altri settori dell'azienda. La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità del recesso. L'azienda non poteva restringere la selezione al solo reparto soppresso senza verificare il possesso di una professionalità equivalente da parte della dipendente. Le buste paga e la prova testimoniale hanno dimostrato che la lavoratrice aveva svolto in passato anche mansioni ausiliarie. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, rigettando il ricorso del datore di lavoro.
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