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Art. 47 L. 428/1990

25 provvedimenti

Licenziamento collettivo: illegittimo escludere il passaggio
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo intimatole dalla propria azienda cedente durante una complessa ristrutturazione societaria. La società non aveva correttamente comparato la sua posizione con colleghi dotati di mansioni fungibili nell'intero complesso aziendale, violando i criteri di selezione previsti dalla legge. Parallelamente, l'azienda cessionaria, subentrata nella gestione dell'attività, rifiutava il reintegro invocando accordi sindacali di deroga. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno statuito che la crisi aziendale non consente accordi sindacali che escludano il passaggio automatico del personale all'acquirente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha convalidato la reintegrazione della dipendente presso la società acquirente e la condanna al risarcimento danni a carico dell'azienda cedente.
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Condotta antisindacale: accordi nulli nella cessione d’azienda
Un istituto di credito in crisi e una banca acquirente hanno concluso un'operazione straordinaria celando il vero scopo dell'accordo. Le aziende hanno avviato una procedura sindacale per soli esuberi di personale invece di attivare la preventiva consultazione obbligatoria per il passaggio d'impresa. Questo comportamento ha spinto le rappresentanze dei lavoratori ad accettare pesanti tagli agli stipendi. Un sindacato ha promosso azione per condotta antisindacale contro l'acquirente. La Corte di Cassazione ha confermato l'illiceità dell'operazione. La Suprema Corte ha stabilito che la cessionaria risponde delle violazioni informative e deve rimuovere gli effetti pregiudizievoli subiti dal personale.
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Cessione e condotta antisindacale: banca condannata
Un istituto di credito in crisi ha simulato una mera riorganizzazione con esuberi, inducendo i sindacati a firmare pesanti decurtazioni stipendiali. In realtà, la banca cedente stava già trattando il trasferimento completo dell'attività a un istituto acquirente, omettendo l'informativa preventiva di legge. Il sindacato ha quindi promosso un'azione per condotta antisindacale contro l'acquirente. La Corte di Cassazione ha confermato l'illiceità del comportamento datoriale, respingendo il ricorso della banca cessionaria e sancendo l'obbligo di informare preventivamente le organizzazioni sindacali.
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Licenziamento collettivo e criteri di scelta: ok alla reintegra
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo e criteri di scelta errati applicati da un'azienda in crisi. Il datore di lavoro aveva inquadrato erroneamente un dipendente basandosi sulle qualifiche formali anziché sulle mansioni effettivamente svolte ed omettendo le sue abilitazioni tecniche. Inoltre, la comunicazione finale difettava di trasparenza sulle modalità di selezione. I giudici hanno confermato l'annullamento del recesso, la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento di dodici mensilità. La Suprema Corte ha altresì stabilito che il trasferimento d'azienda comporta il passaggio del rapporto di lavoro alla società subentrante, rendendo inopponibili al dipendente gli accordi sindacali che ne prevedevano l'esclusione. Le società datrici sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio.
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Fondo di garanzia INPS: azienda fallita ma lavoro continuo
Alcuni dipendenti passano alle dipendenze di una nuova società in seguito alla cessione del ramo d'azienda. Un accordo sindacale riserva i debiti pregressi per il trattamento di fine rapporto a carico dell'originaria datrice di lavoro, poi dichiarata fallita. I lavoratori ottengono l'ammissione al passivo fallimentare e chiedono il pagamento al Fondo di garanzia INPS. L'ente previdenziale respinge l'istanza perché il rapporto di lavoro prosegue senza alcuna interruzione con la società acquirente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'ente. L'ammissione definitiva al passivo fallimentare non impone l'intervento automatico del Fondo. La prestazione previdenziale richiede l'insolvenza del datore di lavoro effettivo al momento della cessazione del rapporto contrattuale, momento in cui il credito diviene esigibile.
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Licenziamento collettivo: quadro reintegrato dopo la cessione
Una società aerea cedente ha intimato il recesso a un quadro direttivo durante un licenziamento collettivo, qualificando il suo ruolo come unico esubero senza compararlo con gli altri dipendenti di pari livello. Contestualmente, la società cessionaria ha acquisito il ramo d'azienda escludendo il lavoratore dall'elenco del personale trasferito. Il dipendente ha impugnato il licenziamento contestando la violazione dei criteri di selezione e la mancata valutazione delle sue mansioni pregresse. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo per omessa comparazione tra lavoratori con mansioni fungibili. I giudici hanno inoltre stabilito che gli accordi sindacali in deroga non possono cancellare il passaggio automatico del rapporto di lavoro alla nuova società acquirente. La sentenza ha ordinato la reintegrazione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria e il risarcimento del danno con dodici mensilità.
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Licenziamento collettivo: criteri violati e reintegra del lavoratore
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento intimato a un dipendente nell'ambito di una complessa procedura di crisi aziendale e cessione di ramo d'azienda. L'azienda cedente ha violato i criteri di scelta prefissati per il licenziamento collettivo, preferendo un'altra risorsa senza giustificate ragioni tecniche o professionali. I giudici hanno stabilito il diritto del lavoratore alla reintegrazione presso la società subentrante, cessionaria dell'attività. Hanno inoltre confermato il risarcimento del danno a carico della società cedente fino a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre ai contributi previdenziali, e accertato la responsabilità solidale della nuova società subentrante, benché soggetta ad amministrazione straordinaria.
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Licenziamento collettivo: l’illegittimità dei criteri e i crediti
Un lavoratore viene licenziato nell'ambito di un licenziamento collettivo avviato dall'azienda cedente. L'impresa individua il dipendente come esubero sostenendo l'infungibilità delle sue mansioni, senza però confrontare la sua posizione con quella dei colleghi. Il lavoratore dimostra di aver svolto in passato compiti equivalenti in altri settori. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso per errata applicazione dei criteri di scelta e dispone la reintegrazione nel posto di lavoro. Tuttavia, la Suprema Corte precisa che le pretese risarcitorie rivolte verso la società cessionaria in amministrazione straordinaria non possono essere decise dal giudice del lavoro. Tali richieste economiche sono improcedibili in sede ordinaria e devono essere azionate esclusivamente davanti al giudice fallimentare tramite l'insinuazione al passivo.
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Licenziamento collettivo e criteri di scelta viziati: la tutela
La Corte di Cassazione ha esaminato la legittimità di un licenziamento collettivo e criteri di scelta applicati in modo generico da un'azienda in crisi. La Lavoratrice aveva impugnato il recesso poiché la società l'aveva inserita tra gli esuberi senza confrontare la sua professionalità con quella dei colleghi né valutare le sue precedenti esperienze. I giudici hanno confermato che la mancata specificazione delle modalità applicative dei criteri rende il licenziamento illegittimo, dando diritto alla reintegrazione e al risarcimento. Inoltre, la Corte ha chiarito che le pretese economiche verso una società in amministrazione straordinaria devono essere azionate davanti al giudice fallimentare, dichiarando improcedibile la domanda risarcitoria diretta in sede del lavoro. La Lavoratrice ottiene la conferma dell'illegittimità del licenziamento.
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TFR e cessione d’azienda: niente rimborso se il lavoro prosegue
Un lavoratore ha chiesto l'ammissione allo stato passivo del fallimento della propria ex azienda per ottenere il TFR e cessione d'azienda relativo al periodo di servizio prestato prima del passaggio aziendale. Il Tribunale ha respinto la richiesta poiché il rapporto lavorativo è proseguito senza interruzioni con l'azienda acquirente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che, secondo la normativa applicabile prima della riforma del 2022, la continuità del rapporto di lavoro impedisce la maturazione e l'esigibilità immediata del TFR nei confronti del cedente. Il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto sorge unicamente al momento della definitiva cessazione del rapporto lavorativo.
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Licenziamento di lavoratore disabile: la tutela nella crisi
Una lavoratrice appartenente alle categorie protette subisce un recesso collettivo da parte della società datrice durante una procedura di crisi aziendale e successiva cessione di ramo d'azienda. L'interessata contesta il recesso per violazione della quota d'obbligo. La Corte di Cassazione conferma che il licenziamento di lavoratore disabile è illegittimo se intacca la quota di riserva, anche qualora l'impresa benefici della sospensione temporanea dei nuovi obblighi di assunzione. I giudici riconoscono il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e il passaggio automatico del rapporto alla società cessionaria. La Suprema Corte dichiara tuttavia improcedibile la richiesta diretta di risarcimento economico verso la società cessionaria in amministrazione straordinaria, demandando la quantificazione del credito alle regole della procedura concorsuale fallimentare.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la scelta è arbitraria
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo disposto dal datore di lavoro all'esito di una procedura di mobilità. L'azienda cedente non aveva confrontato la posizione della dipendente con quella dei colleghi addetti a mansioni equivalenti e fungibili. Successivamente l'impresa ha ceduto il complesso aziendale a una nuova società, escludendo la lavoratrice dall'accordo di trasferimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso e ha ordinato all'azienda cessionaria di reintegrare la dipendente. I giudici hanno chiarito che gli accordi sindacali in deroga possono modificare le condizioni contrattuali nelle crisi aziendali, ma non possono sopprimere il diritto al passaggio automatico del personale al nuovo acquirente.
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Licenziamento collettivo: reintegra anche in caso di cessione
Una lavoratrice viene licenziata all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea, la cui attività viene successivamente trasferita a un'altra società. I giudici di merito dichiarano l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, non potendo limitare la selezione a singole unità senza giustificazione. Ordinano quindi la reintegrazione della dipendente presso l'azienda acquirente. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi delle due società. La Corte chiarisce che il trasferimento d'azienda in stato di crisi non permette di escludere il passaggio dei lavoratori all'acquirente, ma consente solo modifiche alle condizioni di lavoro.
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TFR in cassa integrazione in deroga: tra fallimento e Stato
Una lavoratrice ha chiesto l'ammissione al fallimento del datore di lavoro per l'intero TFR maturato. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che le quote maturate durante la cassa integrazione in deroga gravassero sull'azienda fallita, non essendoci prova del versamento al Fondo di Tesoreria INPS. La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso della Curatela. Ha stabilito che il TFR in cassa integrazione in deroga, per il periodo di sospensione in cui il rapporto cessa senza rioccupazione, non grava sul datore di lavoro fallito ma sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Di conseguenza, la lavoratrice ha diritto all'ammissione allo stato passivo solo per le quote di TFR precedenti alla cassa integrazione per le quali il datore non ha provato il versamento all'INPS, mentre vanno escluse le quote maturate durante la cassa integrazione in deroga.
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TFR in cassa integrazione: tra fallimento e fondi pubblici
Un lavoratore ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento del proprio datore di lavoro per ottenere il pagamento del TFR. La controversia riguarda la spettanza delle quote maturate durante il periodo di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD). La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro fallito non risponde del **TFR in cassa integrazione** maturato durante la CIGD se il lavoratore non viene riassunto alla fine del periodo. In questo caso, il pagamento spetta al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del Lavoro. Al contrario, per le quote di TFR precedenti, se l'azienda non prova di averle versate al Fondo di Tesoreria INPS, il lavoratore ha diritto ad essere ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata. La Cassazione ha quindi accolto parzialmente il ricorso della curatela.
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Inquadramento professionale: contratto nuovo, qualifica salva
Un lavoratore, precedentemente impiegato presso una clinica fallita, viene riassunto dalla società acquirente del complesso aziendale. L'accordo sindacale prevede l'assunzione ex novo ma stabilisce anche l'obbligo di mantenere le qualifiche originarie dei dipendenti. La società acquirente applica invece un livello inferiore, sostenendo che la nuova assunzione consenta modifiche peggiorative. Il lavoratore agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale. La Corte di Cassazione respinge il ricorso della società: sebbene il trasferimento di un'azienda fallita escluda il passaggio automatico dei diritti dei lavoratori, l'accordo sindacale vincola l'acquirente a rispettare i livelli contrattuali concordati. Il lavoratore ottiene così la qualifica originaria e le differenze retributive dovute.
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Trasferimento d’azienda bancaria: tutele e limiti
La Corte di Cassazione ha confermato che il passaggio di un compendio di attività e passività tra due istituti bancari integra un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., indipendentemente dal fatto che la banca cedente sia in liquidazione coatta amministrativa e priva di autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia. La Corte ha ribadito l'inefficacia degli accordi individuali di cessione del contratto sottoscritti dai lavoratori, poiché volti a eludere le tutele inderogabili previste dalla legge in caso di trasferimento d'azienda. La decisione sottolinea che l'autorizzazione bancaria è un requisito soggettivo e non un bene aziendale, pertanto la sua assenza non impedisce la configurazione del trasferimento di un'entità economica organizzata.
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Trasferimento d’azienda: tutele per i dipendenti bancari
La Corte di Cassazione ha stabilito che il passaggio di attività tra due istituti bancari configura un Trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche se la banca cedente è in liquidazione coatta amministrativa e priva di autorizzazione all'esercizio del credito. La decisione chiarisce che l'autorizzazione amministrativa non è un elemento costitutivo dell'azienda. Di conseguenza, gli accordi individuali di rinuncia sottoscritti dai lavoratori sono nulli poiché violano norme imperative poste a tutela della continuità del rapporto di lavoro.
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Trasferimento ramo d’azienda e crisi d’impresa
Un ex dipendente di una compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio la nuova società acquirente, sostenendo l'esistenza di un trasferimento ramo d'azienda e chiedendo la continuazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. La decisione si fonda sulla natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria e sulla discontinuità economica tra le due società, come accertato anche dalla Commissione Europea e confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale.
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Trasferimento ramo d’azienda: il caso della compagnia aerea
Ex dipendenti di una compagnia aerea in amministrazione straordinaria hanno citato in giudizio la nuova società acquirente, sostenendo che l'operazione di cessione di beni costituisse un trasferimento di ramo d'azienda e chiedendo la prosecuzione dei loro rapporti di lavoro. Il Tribunale di Roma ha respinto le loro richieste, stabilendo che non si trattava di un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. La decisione si basa sulla natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, sulla mancanza di autonomia funzionale preesistente degli asset ceduti e su una decisione della Commissione Europea che aveva sancito la 'discontinuità economica' tra le due società.
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