La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un lavoratore che chiedeva il TFR alla precedente azienda, fallita dopo una cessione di ramo d'azienda. Il ricorso è stato respinto perché il rapporto di lavoro era proseguito con la nuova società, rendendo il TFR non esigibile secondo la normativa applicabile all'epoca. La Corte ha inoltre chiarito che, quando una sentenza si basa su due motivazioni autonome (duplice ratio decidendi), il ricorrente deve contestarle entrambe con successo, altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
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