La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza a carico di un conducente, dichiarando inammissibile il ricorso presentato. La difesa contestava la validità degli scontrini dell'etilometro poiché riportavano inizialmente il nome di un altro soggetto, successivamente corretto a penna dagli agenti. La Suprema Corte ha stabilito che la testimonianza dell'agente accertatore e la coerenza della motivazione dei giudici di merito rendono certa la riconducibilità del test all'imputato. Inoltre, è stata respinta l'eccezione sulla notifica della citazione, risultata valida in quanto consegnata direttamente nelle mani dell'interessato nel rispetto dei termini di legge.
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