La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro una sentenza che aveva recepito il patteggiamento in appello. I giudici hanno ribadito che il concordato sui motivi implica una rinuncia implicita alle contestazioni originarie, producendo un effetto preclusivo che impedisce il ricorso in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha chiarito che il giudice d'appello, nell'accogliere l'accordo, non è tenuto a motivare specificamente l'assenza di cause di proscioglimento d'ufficio, poiché la sua cognizione è limitata dai motivi non oggetto di rinuncia.
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