Una società operante nel settore marittimo ha impugnato un'ingiunzione fiscale relativa alla TARSU per pontili galleggianti, contestando l'omessa misurazione della superficie e l'errata equiparazione tariffaria agli stabilimenti balneari. Durante il giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto una transazione fiscale che ha previsto il ricalcolo del tributo e la rateizzazione del debito per diverse annualità. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo transattivo documentato, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, poiché la materia del contendere è venuta meno a seguito della volontà conciliativa delle parti.
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