La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un privato contro un'ordinanza emessa in un procedimento di prevenzione. Il ricorrente contestava il vizio di motivazione e la mancata ammissione di prove testimoniali. La Suprema Corte ha ribadito che, in tale ambito, il ricorso è limitato alla sola violazione di legge, escludendo il sindacato sul travisamento della prova, salvo casi di motivazione inesistente. Inoltre, le istanze istruttorie sono state ritenute troppo generiche e la questione di legittimità costituzionale priva di adeguata argomentazione.
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