Un individuo trasferì quote societarie al figlio tramite un patto di famiglia. Le figlie, legittimarie, ricevettero quote in liquidazione dal fratello. L'Agenzia delle Entrate contestò l'imposta di donazione, ritenendo la liquidazione una donazione indiretta della madre alle figlie, ma con un regime fiscale diverso. La Corte di Cassazione ha stabilito che la liquidazione ai legittimari non beneficiari, pur eseguita dal beneficiario, è considerata fiscalmente una liberalità del disponente originario. Questo significa che si applicano le aliquote e le franchigie basate sul rapporto di parentela tra il disponente e ciascun legittimario. L'esenzione fiscale si applica solo al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni al discendente beneficiario, non alle liquidazioni. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'interpretazione favorevole ai contribuenti sull'imposta di donazione nel patto di famiglia.
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