La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2580/2024, ha chiarito la natura del supercondominio e la ripartizione delle spese. Nel caso esaminato, alcuni proprietari di villette, pur essendo collegate alla rete fognaria e idrica di un complesso condominiale, non erano tenuti a pagare per servizi che non utilizzavano, come la guardiania o la manutenzione delle strade interne. La Corte ha stabilito che il supercondominio sorge di fatto quando esistono beni o servizi condivisi, ma l'obbligo di contribuzione alle spese è limitato solo a tali beni e servizi. Le delibere assembleari che impongono costi per servizi non goduti sono state dichiarate nulle.
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