Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la revoca della misura cautelare interdittiva dall'esercizio della professione forense, precedentemente applicata a un avvocato. L'accusa ipotizzava il concorso del professionista nei reati di falsa testimonianza e minaccia per costringere a commettere un reato, aggravati dal metodo mafioso, per aver asseritamente fatto pressioni su un testimone affinché ritrattasse una querela. Il Tribunale del riesame aveva revocato la misura ritenendo equivoco il contenuto delle intercettazioni ambientali e carente il quadro indiziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura, confermando che il giudice di legittimità non può rivalutare il merito delle prove se la motivazione del provvedimento impugnato è logica, coerente e priva di vizi giuridici. Di conseguenza, l'avvocato mantiene il diritto di esercitare la professione.
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