La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10197 del 2024, ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per estorsione e altri reati. L'imputato sosteneva l'inutilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla vittima su impulso della polizia. La Corte ha ribadito che le registrazioni come prova, eseguite da uno dei partecipanti al colloquio, costituiscono prova documentale e non intercettazione ambientale, rendendole pienamente utilizzabili in giudizio. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'eccezione sulla mancanza di querela per il furto, poiché sollevata tardivamente.
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