La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso presentato da una curatela in merito a una complessa operazione di revocatoria fallimentare. Il caso riguardava cessioni di credito e mandati all'incasso utilizzati da una società, poi fallita, per estinguere debiti verso diversi istituti bancari attraverso un'unica banca delegata. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene la delegazione di pagamento costituisca un mezzo anormale di pagamento, l'azione di revocatoria fallimentare deve colpire specificamente tale negozio giuridico. Poiché la curatela non aveva impugnato correttamente la delegazione, ma solo gli atti di cessione, la richiesta di restituzione delle somme percepite dalle banche terze è stata considerata inammissibile.
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