Un gruppo di ex amministratori di un istituto bancario ha impugnato la dichiarazione dello stato di insolvenza, lamentando la violazione del diritto al contraddittorio. Secondo i ricorrenti, il tribunale avrebbe dovuto sentire gli organi amministrativi cessati e non solo i commissari straordinari. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno presentato una formale rinuncia al ricorso, accettata dalla banca in liquidazione. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'estinzione del processo, confermando che l'adesione alla rinuncia preclude la condanna alle spese e l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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