Una lavoratrice ha richiesto il pagamento del TFR al Fondo di Garanzia INPS dopo il fallimento del datore di lavoro. Il fallimento era stato chiuso per mancanza di attivo prima ancora di verificare i debiti (stato passivo). La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che, in caso di chiusura anticipata del fallimento, il lavoratore non può rivolgersi direttamente all'istituto previdenziale. Prima di attivare il Fondo di Garanzia INPS, è indispensabile ottenere un titolo esecutivo e tentare l'esecuzione forzata contro il datore di lavoro o, se la società è cancellata, contro i soci. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'INPS, rinviando la causa alla Corte d'Appello.
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