Una lavoratrice, licenziata illegittimamente, ottiene dal giudice la reintegrazione. Nel frattempo, l'azienda fallisce. La lavoratrice chiede il pagamento delle ultime tre mensilità al Fondo di Garanzia INPS, ma l'ente rifiuta, sostenendo che le somme sono un risarcimento e non una retribuzione, dato che la dipendente non ha effettivamente lavorato. La Corte di Cassazione dà ragione alla lavoratrice. Stabilisce che, a seguito di un licenziamento illegittimo, il rapporto di lavoro continua 'de jure' (per legge), come se non si fosse mai interrotto. Di conseguenza, le somme dovute hanno natura di retribuzione e il Fondo di Garanzia INPS è obbligato a pagarle, perché la mancata prestazione lavorativa è colpa del datore di lavoro.
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