Tre insegnanti di educazione fisica hanno richiesto al Ministero dell'Istruzione il pagamento delle differenze retributive per le ore aggiuntive prestate per la pratica sportiva scolastica. La controversia riguarda il calcolo ore eccedenti docenti e, in particolare, se l'indennità integrativa speciale debba essere inclusa nella base di calcolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che, a partire dal 1° gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale è stata definitivamente incorporata nello stipendio tabellare. Di conseguenza, la quota oraria per le ore di insegnamento aggiuntive deve essere calcolata sull'intero stipendio base così rideterminato. Il Ministero è stato condannato a pagare le differenze retributive e le spese di giudizio.
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