Un ex dipendente pubblico ha chiesto il rimborso di imposte versate su un'indennità di fine rapporto, sostenendo di aver diritto a una specifica agevolazione fiscale. L'Amministrazione Finanziaria ha negato questa agevolazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo un principio chiaro: la detrazione su indennità di fine rapporto non si applica se il fondo che la eroga non è alimentato da contributi diretti del lavoratore. Poiché in questo caso il fondo era finanziato da proventi di natura pubblica (es. sanzioni, vincite al lotto), il lavoratore non poteva beneficiare dello sconto fiscale richiesto. L'indennità gode della tassazione separata, ma senza l'ulteriore detrazione.
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