Un'azienda importava maglieria dal Bangladesh utilizzando certificati di origine falsi per evitare i dazi antidumping. L'Agenzia delle Dogane, scoperto l'illecito, emetteva un avviso di rettifica per recuperare i dazi evasi. L'azienda si opponeva sostenendo l'inutilizzabilità delle prove tributarie, perché raccolte senza le garanzie previste dal codice di procedura penale una volta emersi gli indizi di reato. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il principio di inutilizzabilità delle prove penali non si estende automaticamente al processo tributario. Le prove, seppur raccolte in modo irrituale per il diritto penale, restano valide ai fini fiscali, salvo violazione di diritti costituzionali fondamentali. L'Agenzia delle Dogane ha quindi vinto la causa.
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