Una dipendente pubblica in pensione ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sull'indennità supplementare erogata dal Fondo di previdenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La contribuente sosteneva che tale somma fosse totalmente esente da tasse. I giudici di merito le hanno dato ragione, disponendo il rimborso totale. L'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'indennità ha natura previdenziale ed è assimilabile al trattamento di fine rapporto. Di conseguenza, non è esente da imposte, ma deve essere assoggettatata al regime di tassazione separata. La Cassazione ha quindi rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria per ricalcolare il rimborso, limitandolo alla sola quota eccedente rispetto a quanto dovuto con la tassazione separata.
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