Un professionista, contemporaneamente insegnante pubblico, ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per la sua attività di ingegnere. La Corte d'Appello ha confermato l'obbligo contributivo poiché la cassa professionale non garantiva una copertura pensionistica effettiva per tale attività. La Cassazione, analizzando i ricorsi, ha focalizzato l'attenzione sulla distinzione tra omissione ed evasione contributiva, rinviando la causa alla Sezione Quarta per definire il regime sanzionatorio applicabile alla luce dei recenti orientamenti costituzionali.
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