Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dall'Azienda. La Corte d'appello dichiara illegittimo il recesso, ordina la reintegrazione e condanna l'Azienda al risarcimento del danno con il limite di dodici mensilità, detraendo direttamente l'aliunde perceptum di circa cinquemila euro da tale tetto massimo. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale della lavoratrice, chiarisce le modalità di calcolo del risarcimento. Il principio stabilito prevede che l'aliunde perceptum debba essere sottratto dal danno totale effettivamente subito (le retribuzioni perse dall'estromissione alla reintegra) e non dal tetto massimo delle dodici mensilità. Poiché il danno effettivo, anche dopo la detrazione, superava ampiamente il limite legale, la lavoratrice ha diritto all'intera indennità risarcitoria di dodici mensilità, senza alcuna decurtazione.
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