Un soggetto condannato per evasione ha proposto ricorso in Cassazione invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non perché infondato nel merito, ma perché l'appellante ha deliberatamente utilizzato un mezzo di impugnazione errato, un errore non considerato scusabile dalla legge. La sentenza sottolinea come la gravità complessiva della condotta, inclusi comportamenti violenti, fosse già stata correttamente valutata in primo grado.
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