La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato, confermando la decisione della Corte d'Appello. La Corte ha stabilito che la valutazione sulla reiterazione dei reati, che osta all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), e il diniego delle attenuanti generiche, sono apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità se logicamente motivati. L'inammissibilità ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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