Un soggetto, condannato per tentato furto, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato. La decisione sottolinea che un vizio di motivazione, per essere valido, deve consistere in un contrasto logico interno alla sentenza o con massime di esperienza, presupposto non riscontrato nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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