La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un'imputata condannata per la spendita di monete false. Il motivo del ricorso, incentrato sulla presunta eccessività della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la valutazione della sanzione è un potere discrezionale del giudice di merito, e la sua motivazione, basata sulla reiterazione degli illeciti, era logica e congrua. Di conseguenza, è stata confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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