La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso presentato contro una sentenza di un Giudice dell'Udienza Preliminare. La Corte ha stabilito che non è possibile contestare la misura della pena quando questa rientra nel 'range edittale', ovvero nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge. Di conseguenza, ha confermato l'inammissibilità del ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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