Inammissibilità ricorso: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del processo penale: l’inammissibilità ricorso quando i motivi sono una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti. Questa decisione offre spunti fondamentali su come redigere un’impugnazione efficace, evidenziando la necessità di un confronto critico e puntuale con la sentenza che si intende contestare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava principalmente tre vizi nella decisione dei giudici di secondo grado:
- Un difetto di motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
- Un ulteriore difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati contestati.
- Un’errata determinazione del trattamento sanzionatorio.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare questioni che erano già state al centro del dibattito processuale nel giudizio di appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare dei motivi proposti, ritenuti manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno osservato come le doglianze del ricorrente non introducessero elementi di critica nuovi e specifici contro la motivazione della sentenza d’appello, ma si limitassero a riproporre le stesse argomentazioni difensive già disattese.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni dell’inammissibilità ricorso.
Per quanto riguarda i primi due motivi (art. 131-bis e continuazione), i giudici hanno evidenziato che essi erano “meramente riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, infatti, conteneva una motivazione “esaustiva” sull’abitualità della condotta (ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis) e sull’insussistenza dei presupposti per la continuazione. Il ricorso, non confrontandosi con tali argomentazioni, risultava privo della necessaria specificità.
Anche il terzo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha stabilito che la doglianza non si “confrontava” con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era stata ritenuta “sufficiente e non illogica”. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici d’appello sulla determinazione della pena fosse errato, limitandosi a un generico dissenso.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente. È indispensabile che il ricorso contenga critiche specifiche, pertinenti e argomentate, che si confrontino direttamente con la motivazione del provvedimento contestato. La mera riproposizione di tesi difensive già respinte, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, consistendo in una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridicamente corrette e coerenti.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che l’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in euro tremila.