Un funzionario pubblico, accusato di reati legati a contrassegni telematici contraffatti, ha impugnato un sequestro preventivo su una somma di denaro, sostenendo che il rischio di reiterazione fosse cessato a seguito di una riforma tecnologica. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità del sequestro preventivo. La Corte ha chiarito che il pericolo non si limita alla ripetizione dello stesso reato, ma alla possibilità che i proventi illeciti possano finanziare altre attività criminali.
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