La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19046/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro, stabilendo che le giustificazioni per un contratto a termine non possono limitarsi alla mera esistenza di un posto vacante in organico. Questa circostanza, infatti, denota un'esigenza normale e durevole, contraria alla natura temporanea del contratto. Il ricorso è stato giudicato un tentativo di rivalutare il merito della causa, non consentito in sede di legittimità.
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