Una società estera di gestione del risparmio, per conto di un fondo immobiliare aperto tedesco, ha acquistato un immobile strumentale in Italia versando le imposte d'atto. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di rimborso della metà delle imposte versate, sostenendo che l'agevolazione imposte ipotecarie e catastali spetta per legge soltanto ai fondi di tipo chiuso previsti dal diritto italiano. La Corte di Cassazione, recependo i principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha stabilito che negare il dimezzamento fiscale ai fondi aperti esteri costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali. I due tipi di fondi si trovano in una situazione comparabile rispetto alle compravendite immobiliari. La Suprema Corte ha pertanto disapplicato il limite della norma interna e ha accolto integralmente la domanda di rimborso avanzata dalla società di gestione.
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