L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a una Contribuente, in qualità di guardiano di un trust, il pagamento di imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. La Contribuente ha contestato sia la propria responsabilità solidale sia l'applicazione delle imposte proporzionali all'atto istitutivo del trust, sostenendo che dovesse applicarsi la misura fissa. La Corte di Cassazione ha chiarito che il guardiano del trust non è parte contraente e non ha responsabilità solidale. Inoltre, ha ribadito che l'atto di costituzione del trust non comporta un trasferimento di ricchezza immediato e definitivo, quindi la Tassazione del Trust deve avvenire in misura fissa, non proporzionale. La Corte ha accolto il ricorso della Contribuente, annullando la pretesa dell'Agenzia.
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