Un operatore di scommesse estero, senza concessione statale, ha contestato l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse per il 2010, sostenendo di esserne esente e di pagare già tasse nel proprio Paese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'imposta unica sulle scommesse è un tributo speciale, distinto dall'IVA, e si applica a tutti i bookmaker, anche quelli privi di concessione statale. La decisione conferma che l'obbligo fiscale non dipende dalla presenza di una concessione o dal luogo di raccolta delle scommesse, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale.
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