L’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse agli operatori esteri
Il settore dei giochi e dei concorsi pronostici presenta regole fiscali rigorose per chi raccoglie puntate sul territorio nazionale. L’imposta unica sulle scommesse si applica a chiunque gestisca giocate in Italia, a prescindere dal possesso di una concessione statale o dalla sede legale della società. La Suprema Corte ha ribadito che gli allibratori stranieri senza titolo concessorio devono versare il tributo anche per le annualità fiscali risalenti, chiarendo i confini applicativi delle recenti pronunce costituzionali.
Il fisco italiano aveva contestato a un operatore con sede all’estero e alla relativa ricevitoria locale il mancato versamento del tributo per l’anno 2010. I giudici di merito avevano annullato la richiesta tributaria richiamando l’esenzione riconosciuta dalla Consulta ai centri trasmissione dati per i periodi precedenti al 2011. L’amministrazione finanziaria ha quindi impugnato tale decisione davanti ai giudici di legittimità per ottenere il pagamento dall’allibratore.
Il quadro normativo europeo e l’imposta unica sulle scommesse
La difesa del bookmaker sosteneva il contrasto del prelievo con il diritto comunitario, ipotizzando una violazione delle norme europee sul divieto di doppie imposte sul volume d’affari rispetto all’IVA. I giudici hanno respinto questa tesi.
La normativa comunitaria vieta l’introduzione di tributi sul volume d’affari analoghi all’IVA, ma consente prelievi speciali sui giochi d’azzardo e sulle scommesse. Il tributo italiano colpisce l’importo della singola giocata e non prevede il meccanismo della detrazione tipico dell’IVA. L’imposta non ostacola la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea, poiché persegue finalità di ordine pubblico e contrasta l’evasione fiscale.
Un trattamento differenziato tra operatori autorizzati e allibratori privi di concessione creerebbe un’ingiustificata disparità di mercato. L’esenzione fiscale degli operatori privi di licenza violerebbe il principio di lealtà tributaria e favorirebbe canali non controllati dallo Stato.
Le motivazioni: la distinzione tra bookmaker e intermediari per l’imposta unica sulle scommesse
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria chiarendo la portata della sentenza della Corte Costituzionale numero 27 del 2018. Tale pronuncia ha dichiarato illegittima la tassazione retroattiva delle sole ricevitorie per gli anni antecedenti al 2011, a causa dell’impossibilità di rivalersi sull’operatore principale.
La tutela accordata agli intermediari locali non si estende in alcun modo all’allibratore estero. L’operatore straniero organizza l’attività, incassa le somme e assume il rischio economico del gioco. Egli resta il soggetto passivo naturale del rapporto tributario.
I giudici hanno confermato che la combinazione tra le norme del 1998 e le disposizioni del 2010 mantiene pienamente efficace l’obbligo tributario a carico dell’operatore estero senza concessione per tutte le annualità pregresse.
Le conclusioni: vittoria dell’erario e rinvio alla corte tributaria
La Corte di Cassazione ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato il procedimento alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare l’imposta dovuta dall’allibratore estero conformandosi ai principi sanciti.
La decisione consolida un orientamento fondamentale per la riscossione dei tributi nel settore del gioco. Gli operatori esteri che raccolgono scommesse in Italia sono tenuti a versare integralmente le imposte statali anche per i periodi precedenti al 2011, evitando qualsiasi vuoto impositivo a danno delle casse pubbliche.
Quale soggetto deve pagare il tributo sulle giocate raccolte prima del 2011?
Il versamento del tributo per gli anni precedenti al 2011 spetta unicamente all’allibratore estero, mentre le singole ricevitorie locali sono esenti da responsabilità solidale retroattiva.
Per quale motivo il tributo speciale non contrasta con le direttive europee sull’IVA?
Il prelievo si applica direttamente sull’importo della giocata senza detrazioni, configurandosi come imposta speciale sui giochi compatibile con la disciplina europea.
Cosa accade se un allibratore estero opera sul territorio italiano senza concessione?
L’operatore privo di titolo concessorio rimane comunque soggetto passivo d’imposta e deve versare tutti i tributi dovuti sulle scommesse gestite in Italia.