Un bookmaker estero e il suo centro scommesse in Italia, operando senza regolarizzazione e senza collegamento al totalizzatore nazionale, hanno contestato un avviso di accertamento. Sostenevano di aver diritto al metodo di calcolo dell'imposta basato sul margine (giocate meno vincite), più favorevole. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: agli operatori che non regolarizzano la propria posizione si applica l'Imposta unica scommesse calcolo forfettario. Questo metodo presuntivo, basato sulla media delle giocate provinciali, è legittimo perché la mancata regolarizzazione impedisce un calcolo analitico. Il regime più vantaggioso è riservato solo a chi opera in modo regolare e trasparente. Di conseguenza, l'Agenzia delle Dogane ha vinto la causa.
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