Una società estera di scommesse e il suo intermediario italiano (CTD) hanno contestato l'applicazione dell'imposta unica scommesse per il 2015, sostenendo che la normativa fosse discriminatoria e incostituzionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità dell'imposta anche per gli operatori privi di concessione nazionale. La Corte ha ribadito la responsabilità solidale tra il bookmaker estero e il CTD, in quanto entrambi partecipano all'attività di raccolta delle scommesse sul territorio italiano, che costituisce il presupposto del tributo. La decisione chiarisce che l'imposta non ha natura sanzionatoria ma fiscale, e si applica a chiunque gestisca giochi in Italia, garantendo parità di trattamento.
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