L'Agenzia delle Dogane ha impugnato una sentenza che annullava un accertamento relativo all'imposta unica scommesse per gli anni 2013 e 2014. Il contribuente, gestore di un centro trasmissione dati per un operatore estero, era stato ritenuto non responsabile dai giudici d'appello. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente, non avendo spiegato le ragioni del rigetto delle tesi erariali. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che i gestori di centri scommesse che operano per conto di bookmaker privi di concessione sono soggetti passivi dell'imposta unica scommesse, indipendentemente dalla natura della loro collaborazione, in linea con la normativa vigente dal 2011.
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