Imposta Unica Scommesse: La Cassazione Conferma la Responsabilità del Bookmaker Estero
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale per il settore del gioco, chiarendo la portata della responsabilità fiscale dei bookmaker esteri che operano in Italia. La decisione analizza la natura dell’imposta unica scommesse e la sua applicabilità anche in assenza di una concessione statale, confermando l’obbligo di pagamento per l’organizzatore del gioco, indipendentemente dalla posizione dei suoi intermediari sul territorio.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria a una società di scommesse con sede a Malta. L’Agenzia contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse raccolte in Italia durante l’anno d’imposta 2009, per il tramite di un Centro di Trasmissione Dati (C.T.D.) locale. La società estera era stata identificata come coobbligata in solido con il titolare del C.T.D. per il pagamento del tributo.
La contribuente aveva impugnato l’atto impositivo, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano rigettato i ricorsi, confermando la legittimità della pretesa fiscale. Contro la decisione d’appello, la società ha quindi proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni relative alla legittimità costituzionale, alla compatibilità con il diritto europeo e all’individuazione del corretto soggetto passivo d’imposta.
I Motivi del Ricorso e le Questioni Sollevate
La società ricorrente ha articolato la sua difesa su tre argomenti principali:
- Questione di legittimità costituzionale: Si sosteneva un’errata interpretazione della sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato illegittima l’applicazione retroattiva dell’imposta ai soli C.T.D. per gli anni precedenti al 2011. Secondo la ricorrente, questa illegittimità avrebbe dovuto estendersi anche al bookmaker, in quanto obbligato in solido.
- Violazione di legge: La difesa ha argomentato che il presupposto per l’applicazione dell’imposta fosse l’illiceità dell’attività di gioco. Poiché la giurisprudenza europea aveva in passato riconosciuto la legittimità dell’operato di alcuni bookmaker esteri a fronte di normative nazionali discriminatorie, l’imposta non sarebbe stata dovuta.
- Violazione del diritto dell’Unione Europea: È stata lamentata una presunta discriminazione e una restrizione alla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE.
Imposta unica scommesse: le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse.
La Natura dell’Imposta e il Soggetto Passivo
La Cassazione ha ribadito che il presupposto dell’imposta unica non è la liceità o illiceità dell’attività, bensì l’organizzazione e l’esercizio del servizio di gioco sul territorio dello Stato. Il tributo colpisce il prodotto offerto al consumatore. Di conseguenza, il riconoscimento della natura non illecita dell’attività del bookmaker estero non lo sottrae all’obbligo fiscale, ma, al contrario, ne conferma la sussistenza.
La normativa di interpretazione autentica (L. 220/2010) ha chiarito che soggetto passivo d’imposta è chiunque gestisca scommesse, anche se privo di concessione, per conto proprio o di terzi, e anche se ubicato all’estero. Se l’attività è esercitata per conto di terzi (come nel caso del C.T.D. per il bookmaker), il soggetto per conto del quale l’attività è svolta (il bookmaker) è obbligato solidalmente.
L’Autonomia della Responsabilità del Bookmaker
Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra la responsabilità del C.T.D. e quella del bookmaker. La Corte Costituzionale (sent. 27/2018) ha dichiarato l’illegittimità della tassazione a carico delle sole ricevitorie (C.T.D.) per i periodi d’imposta antecedenti al 2011. La ragione era che, in quel periodo, i contratti tra C.T.D. e bookmaker non prevedevano la possibilità per i primi di rivalersi sui secondi per l’imposta, creando una situazione di incostituzionalità.
Tuttavia, gli Ermellini chiariscono che questa pronuncia ha inciso esclusivamente sulla posizione del C.T.D., ma non ha mai fatto venir meno la responsabilità del bookmaker. I due soggetti, pur operando su piani diversi, partecipano entrambi all’attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse. La responsabilità del bookmaker è quindi autonoma e non dipende da quella della ricevitoria. Di conseguenza, anche se per il 2009 la pretesa verso il C.T.D. è stata neutralizzata dalla Corte Costituzionale, quella verso il bookmaker estero rimane pienamente valida.
La Compatibilità con il Diritto dell’Unione Europea
La Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già ampiamente chiarita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE (in particolare, causa C-788/18). La normativa italiana non è discriminatoria, in quanto l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza alcuna distinzione basata sul luogo di stabilimento (siano essi nazionali o esteri). L’obiettivo della norma è contrastare il gioco illegale, tutelare i consumatori e recuperare base imponibile, fini ritenuti legittimi dal diritto unionale.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione consolida un principio fondamentale in materia di fiscalità del gioco: chiunque organizzi e gestisca la raccolta di scommesse in Italia è tenuto al pagamento dell’imposta unica, indipendentemente dal possesso di una concessione statale. La decisione chiarisce in modo definitivo che la responsabilità fiscale del bookmaker estero è un’obbligazione autonoma e originaria, che non viene meno neanche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma nella parte in cui si applicava retroattivamente ai soli C.T.D. Questo orientamento rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria nel contrasto all’evasione nel settore delle scommesse transfrontaliere.
Un bookmaker estero che raccoglie scommesse in Italia senza concessione è tenuto a pagare l’imposta unica?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che soggetto passivo dell’imposta è chiunque gestisca scommesse sul territorio italiano, anche se privo di concessione e ubicato all’estero, poiché il presupposto del tributo è l’organizzazione e l’esercizio del gioco.
La responsabilità fiscale del bookmaker estero dipende da quella del centro di trasmissione dati (CTD) che raccoglie le scommesse per suo conto?
No. La Corte ha stabilito che la responsabilità del bookmaker è autonoma e non subordinata a quella del CTD. Anche se la tassazione a carico del CTD è stata dichiarata incostituzionale per gli anni antecedenti al 2011, l’obbligazione fiscale del bookmaker estero rimane pienamente valida.
L’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse ai bookmaker esteri è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea?
No. Secondo la Corte, la normativa italiana non è discriminatoria perché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento. Tale sistema è stato ritenuto compatibile con il diritto UE in quanto persegue obiettivi legittimi come la tutela dei consumatori e il contrasto al gioco illegale.