Un istituto di credito ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione Finanziaria ha applicato l'imposta di registro proporzionale, pari all'uno per cento, su una sentenza di revoca di decreto ingiuntivo. La revoca era stata disposta a seguito del pagamento del debito avvenuto in corso di causa, ma la sentenza conteneva comunque l'accertamento esplicito del credito originario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, stabilendo che la pronuncia che accerta l'esistenza di un diritto patrimoniale, anche se il debito viene estinto durante il processo, è soggetta a tassazione proporzionale e non a tassa fissa. L'accertamento del credito costituisce infatti un valido indice di capacità contributiva, rendendo pienamente legittimo il recupero dell'imposta da parte del fisco.
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