Il Conducente, dopo aver causato un violento incidente stradale invadendo la corsia opposta, è stato sottoposto all'alcoltest. L'etilometro ha registrato un tasso alcolemico di 1,63 g/l in entrambe le prove. Condannato per guida in stato di ebbrezza, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha contestato il regolare funzionamento dell'apparecchio, segnalando lievi anomalie sugli scontrini e la mancanza di prove sulla taratura periodica. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'onere di provare il corretto funzionamento dell'etilometro grava sulla pubblica accusa solo se l'imputato presenta contestazioni specifiche e concrete, e non semplici congetture o vizi formali irrilevanti. Di conseguenza, il conducente ha perso la causa ed è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Continua »